Art 20

Art. 20.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento del loro importo, con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa, le quote eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali nonche' di quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Non e' altresi' cumulabile la quota di pensione eventualmente eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione del disposto del presente comma.
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini; dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulle quali e' esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.
Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.(2)
Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione, ne alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale".
Per le pensioni di invalidita' liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve le condizioni di miglior favore di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui al presente articolo.
Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 e la data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti delle pensioni previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto alle dipendenze di terzi.((19a))----------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quater) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.----------------AGGIORNAMENTO (19a) La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 12 comma 2) che "Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi."
Entrata in vigore il 28 febbraio 1986

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