Art 13

Art. 13.
I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facolta' di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverra' al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente articolo 11, primo e terzo comma.
Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento.
I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facolta' di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo articolo 69.(2) ((5))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-decies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono richiamate in vigore per la durata di 240 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".--------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quinquies, comma 1) che "E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'esercizio della facolta' di opzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
Entrata in vigore il 4 marzo 1974

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