Art 27
Art. 27.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:
a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari della amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari della amministrazione dello Stato, esercitera' il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;
b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;
c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);
d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sara' data facolta' ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalita' di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi.
In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreche' i rilievi mossi non attengano alla legittimita' dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarita' dei provvedimenti adottati. Sara' inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge, per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo i seguenti criteri direttivi e relativamente:
a) alla composizione e alle nomine degli organi, prevedendo che la nomina del presidente dell'istituto debba avvenire sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione; che del consiglio di amministrazione siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto, 18 rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui uno dei dirigenti di azienda, 4 dei lavoratori autonomi, 9 dei datori di lavoro, 2 del personale dell'istituto, i presidenti dell'INAIL e dell'INAM e tre funzionari della amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; che del comitato esecutivo siano chiamati a far parte, oltre il presidente dell'istituto ed i due vice presidenti, 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 2 dei lavoratori autonomi, 2 dei datori di lavoro; che il collegio sindacale, composto di cinque funzionari della amministrazione dello Stato, esercitera' il controllo concomitante secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile; e che infine la nomina del direttore generale abbia luogo su proposta del consiglio di amministrazione;
b) al decentramento amministrativo, prevedendo il riordinamento dei comitati provinciali con una composizione che rifletta proporzionalmente, per quanto riguarda le rappresentanze delle categorie, quella del consiglio di amministrazione e affidandone la presidenza ad un membro eletto in seno al comitato stesso. Del comitato faranno parte il direttore della sede provinciale dell'INPS, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Al comitato saranno demandati, oltre i compiti previsti dall'articolo 30 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la decisione, in prima istanza, dei ricorsi riguardanti le prestazioni a carico delle gestioni per le assicurazioni generali obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione;
c) alla disciplina delle procedure dei ricorsi in relazione al decentramento previsto al punto b);
d) alla funzione di vigilanza e di controllo, esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello del tesoro, che deve estrinsecarsi, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto, secondo procedure ed entro limiti di tempo conciliabili con il regolare funzionamento dell'azione amministrativa. Nell'esercizio del potere di controllo sui bilanci sara' data facolta' ai Ministeri vigilanti di formulare rilievi motivati e di rinviare i bilanci a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione, per le decisioni definitive. Saranno sottoposte all'approvazione dei Ministeri predetti le delibere concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico e giuridico del personale, con esclusione di quelle recanti mere modalita' di attuazione. Entro termini predeterminati dette deliberazioni dovranno essere approvate, ovvero restituite con motivati rilievi.
In questa ultima ipotesi, i provvedimenti saranno comunque esecutivi qualora siano confermati con nuova deliberazione degli organi amministratori dell'istituto, sempreche' i rilievi mossi non attengano alla legittimita' dell'atto. Eventuali situazioni di deficit nel bilancio dell'ente, che riscuote contributi ed eroga prestazioni regolati per legge, non costituiscono motivo di irregolarita' dei provvedimenti adottati. Sara' inoltre previsto che gli emolumenti dovuti al presidente, ai vice presidenti e ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e degli altri organi collegiali, siano determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.
1. Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2024, n. 1117Provvedimento: N. R.G. 825/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO Sez. Lavoro Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 417/2023, estensore dott. Colosimo, discussa all'udienza collegiale del 23/11/2023 promossa da: CN (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CORSO MONFORTE, 15 20122 MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO IS SE TT (C.F. [...]), con il …Leggi di più...
2. Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2024, n. 631Provvedimento: Sentenza n. 631/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 372/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 3210/2023, est. dott. Nicola Di Leo, discussa all'udienza collegiale del 18/06/2024 e promossa DA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA IN FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI (C.F: 80059790586), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2024, n. 1031Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/03/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2102/2021 tra CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Po, n. 25/B.; Parte appellante contro CH MA, rappresentato e difeso …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2024, n. 1200Provvedimento: N. R.G. 951/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO Sez. Lavoro Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1032/2023, estensore dott. Mariani, discussa all'udienza collegiale del 14/12/2023 promossa da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (C.F. 80021670585), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliata in C.SO MONFORTE, 15 MILANO presso i …Leggi di più...
5. Trib. Milano, sentenza 13/05/2024, n. 2030Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione Lavoro La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 12248/2023 R.G. promossa da: IG ND, con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO n. 134, RIMINI contro CNPADC, con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 15 MILANO Oggetto: trattenuta contributo di solidarieta' Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in …Leggi di più...