pareri

Art. 7. Pareri

Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni, devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo e' comunicato telegraficamente.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.
I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1978

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