Art 9-ter
Art. 9-ter.1.Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in ((ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi)) dalla data di presentazione della domanda.
((11))---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ---------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Il termine di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
((11))---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che la presente modifica si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ---------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "Il termine di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".