Art 28

Art. 28.

(Misure urgenti per migliorare la funzionalita' aeroportuale)

1.Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede,  quanto a 6
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 come determinata dalla Tabella C  allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ,
quanto a 14 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, 
quanto a 8 milioni  di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro  per
l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 4 milioni  di euro per l'anno 2016 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 2, comma 616 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e quanto a  8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 1999, n. 40, e successive
modificazioni.
3.Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, avendo base operativa in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purche' in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio e' effettuato per motivi di servizio.".
4.Nel quadro delle attivita' volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso e' assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.
5.In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.
6.Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.
7.Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, previo parere del Ministero della salute, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.
8.Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: ", se del caso," e, dopo le parole "del Ministero della difesa", aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea";
b)dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: "ART.733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonche' del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonche' dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.".
8-bis.Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire la massima accessibilita' internazionale e intercontinentale diretta, ((puo' rilasciare)), ((previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilita' con le norme e i principi del diritto europeo)), ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte liberta' relative a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi, eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2014

Sentenze5


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    • disciplina degli appalti pubblici·
    • frazionamento delle procedure di affidamento·
    • giurisprudenza amministrativa·
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  • 5. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600433
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    • annullamento atti di gara·
    • appalti pubblici·
    • art. 2385 del Codice Civile·
    • art. 27 del Codice dei contratti pubblici·
    • art. 82 del Codice dei contratti pubblici·
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    • art. 90 del Codice dei contratti pubblici·
    • composizione della commissione di gara·
    • criterio del massimo ribasso·
    • principio di economicità·
    • principio di trasparenza·
    • pubblicità degli appalti·
    • requisiti di partecipazione alla gara·
    • separazione tra politica e gestione·
    • soccorso istruttorio·
    • verifica di anomalia delle offerte
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