spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

Art. 5. Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale.
Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati, spettacoli dai quali i minori stessi siamo esclusi.
Nel caso in cui sussista incertezza sull'eta' del minore, fa fede della sua eta' la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.
E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.
Entrata in vigore il 28 aprile 1962
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