(formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)

Art. 7.(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)

In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
Entrata in vigore il 25 settembre 1973
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