(formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)
Art. 7.(Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali)
In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.
In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.