(razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

Art. 2.(Razionalizzazione delle disposizioni
in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)1.Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1".
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 103-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 103-bis (Enti creditizi e finanziari). - 1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio , in corso alla data di chiusura dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come parametro di riferimento per la determinazione della prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma 3 dell'art. 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.
3. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'. A tal fine l'operazione si considera di copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o trasferire il rischio di variazione del valore di singole attivita' e passivita' o di insiemi di attivita' e passivita'.".
Entrata in vigore il 25 novembre 2000
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