(potenziamento dei processi di riscossione dell'inps)

Art. 30.(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)1.A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2.L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
3.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
4.L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5.L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6.All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
7.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
8.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
9.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
10.L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
12.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
13.In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14.Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15.I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
(9) (67) (68) (75) (79) (82) (84) ((115))-------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera t)) che "le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera". --------------AGGIORNAMENTO (67)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". --------------AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". --------------AGGIORNAMENTO (75)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1º giugno 2018". --------------AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019". --------------AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45";
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019". --------------AGGIORNAMENTO (84)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020". --------------AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2020
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