impugnazione del pubblico ministero

Art. 36. Impugnazione del pubblico ministero1.Il pubblico ministero puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria ((. . .)).
2.Il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.
Entrata in vigore il 22 febbraio 2006
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