Art 3

Art. 3.1.Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita.
2.Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della convenzione.
3.Quando l'entita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale.
Nota all'art. 3.
Il testo degli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale, e' il seguente:
"Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2) dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa;
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo;
133-bis (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
133-ter (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).
- Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.
In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento".
Entrata in vigore il 19 luglio 1989

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