autorizzazione all'attivita' bancaria

Art. 14. Autorizzazione all'attivita' bancaria1.L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:
a)sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
b)il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
c)venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo ((, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonche' alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione));
d)sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ((ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto));
e)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
f)non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2.L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
3.Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
3-bis.La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o piu' delle seguenti condizioni:
a)sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione e' stata rilasciata;
b)l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c)e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.
3-ter.La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
4.Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca ((di Stato terzo)) e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.
4-bis.La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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