albo
Art. 13. Albo1.La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2.Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
2.Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.