albo

Art. 13. Albo1.La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2.Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Entrata in vigore il 30 settembre 1993
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