albo
Art. 13. Albo((1.Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.))2.Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.