competenze giurisdizionali

Art. 104. Competenze giurisdizionali1.Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente ((inderogabilmente)) il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
Entrata in vigore il 16 novembre 2015
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