procedure contenziose
Art. 145-bis. Procedure contenziose1.I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni.
Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. ((2.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). ((4.Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.))-------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. ((2.La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.))3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). ((4.Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.))-------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-22, n. 202005431Provvedimento: Pubblicato il 22/05/2020 N. 05431/2020 REG.PROV.COLL. N. 05802/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Confessore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Po, n. 25/B; contro - Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e …Leggi di più...- art. 106 TUB·
- art. 112 comma 1 TUB·
- art. 128 duodecies TUB·
- art. 128 quater TUB·
- art. 128 quinquies TUB·
- art. 128 undecies TUB·
- art. 155 comma 4 TUB·
- art. 17 comma 4-ter D.lgs. n. 141/2010·
- art. 23 comma 5 D.lgs. n. 141/2010·
- art. 24 commi 4 e 5 D.lgs. n. 141/2010·
- art. 84 D.L. n. 18/2020·
- cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria·
- cancellazione volontaria·
- commistione di attività incompatibili·
- difetto di proporzionalità·
- diligenza qualificata degli agenti finanziari·
- diritto alla cancellazione volontaria·
- eccesso di potere·
- inadempimento degli obblighi professionali·
- iscrizione non operativa·
- principio di buona fede·
- principio di lealtà professionale·
- principio di legalità·
- principio di proporzionalità·
- procedimento sanzionatorio·
- proporzionalità della sanzione·
- proporzionalità delle violazioni·
- sanzione amministrativa·
- tutela degli interessi pubblici·
- tutela della concorrenza nel mercato finanziario·
- valutazione complessiva delle violazioni·
- violazione delle norme del TUB
2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-09-23, n. 201409921Provvedimento: N. 04309/2014 REG.RIC. N. 09921/2014 REG.PROV.COLL. N. 04309/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Ex art.60 c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 4309 del 2014, proposto da: AL NI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Rampini e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44; contro Banca d'IT, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Battistini, Giuseppe Tiscione e Giuseppe Napoletano, domiciliata in Roma, via Nazionale, 91; per l'annullamento, previa sospensione …Leggi di più...- annullamento dell'atto amministrativo·
- art. 144 del D.Lgs. n. 385 del 1993·
- art. 60 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- difetto di giurisdizione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- illegittimità costituzionale·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- sospensione dell'efficacia dell'atto
3. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2014-06-12, n. 201406265Provvedimento: N. 02409/2014 REG.RIC. N. 06265/2014 REG.PROV.COLL. N. 02409/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2014, proposto da AB RA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Scuderi e Emiliano Luca, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Antonio Stoppani, 1; contro La NC d'AL, in persona del Governatore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv.ti Giuseppe Napoletano e Adriana Pavesi, domiciliata in Roma, via Nazionale, …Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- competenza giurisdizionale·
- difetto di giurisdizione·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- illegittimità costituzionale·
- pronunciamento Corte Costituzionale·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- violazione art. 145 del T.U.B.
4. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2014-05-23, n. 201405520Provvedimento: N. 04310/2014 REG.RIC. N. 05520/2014 REG.PROV.COLL. N. 04310/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4310 del 2014, proposto da HE CA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Corbyons e Mario Rampini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Maria Cristina, 2; contro La NC D'IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dagli avv.ti Paola Battistini, Giuseppe Napoletano e Giuseppe Tiscione, …Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 145 T.U.B.·
- Banca d'Italia·
- compensazione delle spese·
- decisione Corte Costituzionale·
- difetto di giurisdizione·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- sanzioni amministrative