Art. 113.(( (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). ))((1.La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni.
2.La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a)qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b)qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c)per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3.Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'.
4.Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti.
L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma5.Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.))((54))-------------AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e cancellati i soggetti ivi iscritti". -------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti".
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
Entrata in vigore il 2 ottobre 2012

Sentenze23


  • 2. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-03-18, n. 202405373
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • agevolazioni alle startup innovative·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • business angel·
    • compensazione delle spese processuali·
    • contraddittorietà tra atti amministrativi·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • legittimazione passiva·
    • requisiti degli investitori qualificati·
    • valutazione dei progetti di investimento

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-06, n. 202402199
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 113-ter TUB·
    • art. 2484 c.c.·
    • art. 80 TUB·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • diritto di difesa delle imprese·
    • disciplina di favore per le start-up innovative·
    • eccesso di potere·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • liquidazione volontaria·
    • perdite patrimoniali·
    • principio di giusto procedimento amministrativo·
    • proporzionalità nella motivazione degli atti amministrativi·
    • regime di vigilanza prudenziale·
    • revoca autorizzazione istituto di pagamento·
    • sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa·
    • start-up innovative·
    • tutela degli interessi pubblici·
    • tutela dei creditori

  • 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-27, n. 202107198
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 38 d.lgs. 163/2006·
    • art. 46 d.lgs. 163/2006·
    • cautela provvisoria·
    • danno ingiusto art. 2043 c.c.·
    • disciplina transitoria d.lgs. 141/2010·
    • disparità di trattamento·
    • elenco speciale di intermediari finanziari art. 107 TUB·
    • esclusione da procedura di asta·
    • fideiussione bancaria·
    • legittimo affidamento·
    • principio di imparzialità e libera concorrenza·
    • principio di tassatività delle cause di esclusione·
    • procedura di asta per incentivi impianti eolici·
    • regime normativo intermediari finanziari·
    • soccorso istruttorio·
    • violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi