poteri e funzionamento degli organi liquidatori
Art. 84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori1.I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2.Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3.La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4.I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. ((I commissari pubblicano altresi' una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.)) PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. (65)
5.L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6.Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7.I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita' e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.
-------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".
2.Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3.La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4.I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. ((I commissari pubblicano altresi' una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.)) PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. (65)
5.L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6.Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7.I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita' e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.
-------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".
Sentenze • 5
1. TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202302655Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 25 L. 241/90·
- commissario liquidatore·
- diniego di accesso agli atti·
- diritto di accesso difensivo·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- liquidazione coatta amministrativa·
- norme sul diritto di accesso·
- tutela della riservatezza
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-05, n. 202403131Provvedimento:Leggi di più...- accesso difensivo·
- art. 24 L. 241/90·
- art. 7 T.U.B.·
- art. 84 T.U.B.·
- art. 85 T.U.B.·
- art. 86 T.U.B.·
- bilanciamento degli interessi·
- diritto di accesso ai documenti amministrativi·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse legittimo·
- liquidazione coatta amministrativa·
- segreto bancario·
- trasparenza amministrativa·
- tutela dei creditori·
- vigilanza della Banca d'Italia
3. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-03-19, n. 202003436Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità·
- azione di responsabilità·
- cessione di attività bancarie·
- Direttiva BRRD·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire nel processo civile·
- legittimazione processuale·
- procedura di risoluzione bancaria
4. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-03-18, n. 202003391Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera·
- art. 35 d.lgs. 180/2015·
- art. 84 t.u.b.·
- azione di responsabilità·
- Banca d'Italia·
- cessione di azienda bancaria·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione civile·
- interesse ad agire·
- legittimazione ad agire·
- procedura di risoluzione bancaria·
- responsabilità degli organi amministrativi·
- risoluzione bancaria·
- sostituzione processuale·
- tutela del patrimonio sociale