Art 21

Art. 21.(( (Richiesta di informazioni).))

((1.La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche ed alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2.La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.
3.Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti.
4.Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.
5.La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2004

Sentenze255

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi