liquidazione coatta amministrativa

Art. 99. Liquidazione coatta amministrativa1.Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2.La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravita'.
((3.I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.))4.Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5.Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, com- pete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2004
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