segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'

Art. 7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'1.Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
2.I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.
3.I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonche' i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4.Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5.La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
6.Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonche' con le autorita' di risoluzione e le autorita' antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita' che ha fornito le informazioni.
7.Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite.
8.La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonche' relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorita' di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9.La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10.Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.
((10-bis.La Banca d'Italia e' il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorita' di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI))
Entrata in vigore il 17 gennaio 2022

Sentenze30


  • 1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-28, n. 202317842
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 23 e 24 l. 241/90·
    • bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • danno non patrimoniale·
    • diritto all'accesso agli atti amministrativi·
    • prova del danno·
    • responsabilità aquiliana·
    • risarcimento danni·
    • segreto d'ufficio·
    • valutazione equitativa del danno

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-05, n. 202403131
    Provvedimento:
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    • accesso difensivo·
    • art. 24 L. 241/90·
    • art. 7 T.U.B.·
    • art. 84 T.U.B.·
    • art. 85 T.U.B.·
    • art. 86 T.U.B.·
    • bilanciamento degli interessi·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interesse legittimo·
    • liquidazione coatta amministrativa·
    • segreto bancario·
    • trasparenza amministrativa·
    • tutela dei creditori·
    • vigilanza della Banca d'Italia

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-12-14, n. 202108333
    Provvedimento:
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    • accesso civico·
    • art. 7 d.lgs. 385 del 1993·
    • controllo generalizzato·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • finalità statutarie·
    • interesse diretto, concreto e attuale·
    • Legge 241 del 1990·
    • legittimazione all'accesso·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • segreto d'ufficio

  • 4. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2021-10-19, n. 202100290
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti amministrativi·
    • accesso civico generalizzato·
    • accesso documentale·
    • annullamento autotutela amministrativa·
    • art. 116 e 117 cod. proc. amm.·
    • art. 5 del D.Lgs. 33/2013·
    • diritto di accesso agli atti·
    • diritto di accesso ai contratti pubblici·
    • giurisprudenza sull'accesso civico generalizzato·
    • procedura di gara·
    • requisiti di partecipazione tecnica·
    • silenzio amministrativo·
    • trasparenza amministrativa·
    • verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016

  • 5. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-03-11, n. 202102987
    Provvedimento:
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    • accesso civico generalizzato·
    • amministrazione straordinaria·
    • art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137·
    • art. 7 TUB·
    • bilanciamento degli interessi·
    • diritto alla difesa·
    • diritto di accesso agli atti amministrativi·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • segreto bancario·
    • trasparenza amministrativa
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