esecuzione del concordato e chiusura della procedura

Art. 94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura1.I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
((2.Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.))3.Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 215 della legge fallimentare.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2004
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