Art 4

Art. 4.1.Dopo l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente:
"Art. l3-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.".
Nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 3; e per l'argomento si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 27 aprile 1999

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