(misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)
Art. 34.(Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)1.Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013". La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31 dicembre 2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilita' del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.
2.Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/ 460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/13/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/13/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attivita' produttive oggetto della restituzione.
3.All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi";
b)il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:
"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia".
4.COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50.
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.
6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero".
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni. (29)
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 e' corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture gia' eseguiti, ANAS S.p.A. puo' utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti gia' maturati.
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6";
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e' trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6".
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. (9)
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a societa' poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di societa' quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.
((22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore.))
23. Dopo il comma 1 dell'articolo3-bisdel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".
24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) e' abrogata.
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse.
28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
"3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico".
29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas".
30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita' di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32 e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e dellle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per societa' quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 6 e' abrogato.
40. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:
"d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore".
42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono inserite le seguenti: "dei commercianti al dettaglio,".
43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo di scarico del mezzo di trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";
b)al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";
c)al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministero della giustizia".
50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sette";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "sei";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "nove" e le parole: "anche se cessati dall'esercizio" sono soppresse;
d)all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di cinque anni";
e)all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
f)all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio di non idoneita' e' sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati".
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
"Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288".
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: "fax" e' soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" sono aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria";
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991".
55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con piu' punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregata superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi".
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148".
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonche' per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. (29)
---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuita' del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014". --------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 5-bis) che "La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020".
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilita' del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.
2.Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/ 460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/13/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/13/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attivita' produttive oggetto della restituzione.
3.All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi";
b)il comma 19-bis e' sostituito dal seguente:
"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito a titolo gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilita', la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attivita' di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attivita' non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.
Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale e' sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia".
4.COMMA ABROGATO DAL D.LSG. 18 APRILE 2016, N. 50.
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti.
6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero".
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni. (29)
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 e' corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture gia' eseguiti, ANAS S.p.A. puo' utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti gia' maturati.
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6";
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e' trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6".
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20.
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. (9)
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a societa' poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di societa' quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.
((22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore.))
23. Dopo il comma 1 dell'articolo3-bisdel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".
24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) e' abrogata.
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse.
28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
"3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico".
29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas".
30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita' di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32 e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e dellle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per societa' quotate le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 6 e' abrogato.
40. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente:
"d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore".
42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono inserite le seguenti: "dei commercianti al dettaglio,".
43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo di scarico del mezzo di trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Restano altresi' esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";
b)al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Sono altresi' fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";
c)al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministero della giustizia".
50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sette";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "sei";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "nove" e le parole: "anche se cessati dall'esercizio" sono soppresse;
d)all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di cinque anni";
e)all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato;
f)all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio di non idoneita' e' sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati".
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
"Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288".
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piu' efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: "fax" e' soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" sono aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria";
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove assunzioni anche presso le unita' produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991".
55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con piu' punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregata superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi".
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148".
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonche' per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. (29)
---------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuita' del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia gia' avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014". --------------AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 5-bis) che "La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020".
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