Regolamento-art. 54
Art. 54.
I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che e' dalla legge espressamente stabilito, affinche' esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi.
2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2012-05-25, n. 201204740Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 1399 cod. civ.·
- art. 2207 cod. civ.·
- art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006·
- art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006·
- art. 75 e 113 d.lgs. n. 163 del 2006·
- avvalimento dei requisiti·
- cauzioni provvisoria e definitiva·
- esclusione dalla gara·
- falso in procura·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza civile·
- moralità professionale·
- motivazione delle decisioni amministrative·
- par condicio·
- precedenti penali dei partecipanti·
- rappresentanza legale
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2011-12-15, n. 201109791Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 46 del D.Lvo n. 163/2006·
- autenticazione di firma·
- causa di esclusione tassativa·
- compensazione delle spese di lite·
- esclusione da gara d'appalto·
- par condicio competitorum·
- potere rappresentativo·
- principio di favor partecipationis