Regolamento-art. 54


Art. 54.

I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che e' dalla legge espressamente stabilito, affinche' esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi.

Entrata in vigore il 5 gennaio 1916

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