Art 6

Art. 6.1.I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorita' di intervento nonche' le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovra' privilegiare le realizzazioni piu' urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote.
L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi puo' essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale. 2.L'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilita'. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non e' ammessa ai contributi di cui all'articolo 7. 3.Il programma dovra' descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovra' indicare quanto previsto dalle lettere da a ) a f) del comma 3 dell'articolo 3. 4.Entro il termine di cui al comma 1, il programma e' trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, e' tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti le elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione e' attestato dal Sindaco ed e' comunicato dal Sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione. 5.Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare. 6.Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresi' dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere da realizzare. 7.Entro il 31 gennaio di ciascuno anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale.
Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi. 8.Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'articolo 5.
Entrata in vigore il 6 aprile 1989

Sentenze32


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    • regolamenti edilizi·
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    • vincolo di destinazione pubblicistica

  • 3. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-12-06, n. 202406848
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