Art 10
Art. 10.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27))((3))---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14".