Art 24
Art. 24.
L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimita' costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L'eccezione puo' essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimita' costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L'eccezione puo' essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300252Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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4. TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202201741Provvedimento:Leggi di più...- annullamento con rinvio·
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