Art 24
Art. 24.
L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimita' costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L'eccezione puo' essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimita' costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.
L'eccezione puo' essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.