(sanzioni).
Art. 11-bis. (Sanzioni).1.Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:
a)con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b)con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c)con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d)con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.
(2) (3) (4) (6) (8) ((9))-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009". -------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". -------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010". -------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". --------------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018". --------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 4) che "Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".
a)con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b)con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c)con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d)con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.
(2) (3) (4) (6) (8) ((9))-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009". -------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". -------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010". -------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". --------------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018". --------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 4) che "Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".
1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-28, n. 202400390Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 legge 21/1992·
- autotutela amministrativa·
- compatibilità con il diritto europeo·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- graduazione delle sanzioni amministrative·
- legittimo affidamento·
- revoca autorizzazione per servizio di noleggio con conducente (NCC)·
- sede operativa e rimessa nel territorio comunale·
- vincolo territoriale per attività NCC
2. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-21, n. 202403414Provvedimento:Leggi di più...- eccesso di potere·
- graduazione delle sanzioni·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- procedimento amministrativo·
- requisiti morali e fisici per l'iscrizione al ruolo·
- sospensione cautelare·
- sospensione licenza taxi·
- tutela degli utenti dei servizi pubblici·
- tutela della sicurezza pubblica·
- violazione art. 21 quater l. 241/1990
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300508Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 3, comma 3, legge n. 21 del 1992·
- art. 8, comma 3, legge n. 21 del 1992·
- compensazione delle spese processuali·
- contraddittorio procedimentale·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza costituzionale·
- graduazione sanzioni amministrative·
- interpretazione art. 28 e 29 del regolamento comunale·
- legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea·
- mancata comunicazione degli addebiti·
- principio di buona amministrazione·
- principio di gradualità delle sanzioni·
- proporzionalità delle sanzioni·
- pubblicità del servizio NCC·
- revoca autorizzazione NCC·
- rimessa·
- sede operativa·
- sospensione autorizzazione NCC·
- violazione regolamento comunale·
- vocazione locale del servizio NCC
4. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-03-21, n. 202400238Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 comma 2 bis legge quadro 21/1992·
- art. 97 Cost.·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- mancata osservanza fogli di servizio·
- principio di buona amministrazione·
- principio di legalità amministrativa·
- principio di partecipazione procedurale·
- principio di proporzionalità·
- revoca autorizzazione NCC·
- sospensione autorizzazione NCC·
- sospensione patente di guida·
- sostituzione alla guida non autorizzata·
- sostituzione alla guida per motivi di salute·
- sostituzione conducente non autorizzata·
- trasferimento autorizzazione NCC·
- vincolo di territorialità·
- violazione art. 10 bis legge quadro 21/1992·
- violazione art. 11 legge quadro 21/1992·
- violazione legge quadro 21/1992·
- violazione regolamento comunale
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-02, n. 202304423Provvedimento:Leggi di più...- Commissione tecnica disciplinare·
- contraddittorio procedimentale·
- diritto di difesa·
- eccesso di potere·
- legittimazione passiva·
- principio di certezza del diritto·
- principio di legalità·
- procedimento disciplinare·
- regolamento regionale·
- riparto delle spese processuali·
- sospensione della licenza di esercizio·
- violazione delle garanzie procedimentali