(servizio di noleggio con conducente).

Art. 3. (Servizio di noleggio con conducente).1.Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ((presso la sede o la rimessa)), apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ((anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici)).
2.Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
((3.La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma, in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate la sede operativa e almeno una rimessa))-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009". -------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 23, comma 2 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 dicembre 2009". -------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 5, comma 3 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010". -------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017". --------------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 7-bis, comma 1 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, che a sua volta modifica l'art. 29, comma 1-quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1136, lettera b)) che "la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2018

Sentenze164


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2023, n. 17541
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-16, n. 202300508
      Provvedimento:
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      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • art. 3, comma 3, legge n. 21 del 1992·
      • art. 8, comma 3, legge n. 21 del 1992·
      • compensazione delle spese processuali·
      • contraddittorio procedimentale·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • giurisprudenza costituzionale·
      • graduazione sanzioni amministrative·
      • interpretazione art. 28 e 29 del regolamento comunale·
      • legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea·
      • mancata comunicazione degli addebiti·
      • principio di buona amministrazione·
      • principio di gradualità delle sanzioni·
      • proporzionalità delle sanzioni·
      • pubblicità del servizio NCC·
      • revoca autorizzazione NCC·
      • rimessa·
      • sede operativa·
      • sospensione autorizzazione NCC·
      • violazione regolamento comunale·
      • vocazione locale del servizio NCC

    • 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202301235
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      • autorimessa·
      • decadenza autorizzazione NCC·
      • decadenza licenza NCC·
      • difetto di istruttoria·
      • eccesso di potere·
      • giusto procedimento·
      • legge 21 del 1992·
      • motivazione provvedimento amministrativo·
      • onere della prova·
      • regolamento comunale autoservizi pubblici non di linea·
      • requisiti autorizzazione NCC·
      • revoca autorizzazione NCC·
      • sanzioni amministrative·
      • sede operativa·
      • sospensione licenza NCC·
      • svolgimento attività fuori dal territorio comunale·
      • violazione norme sul giusto procedimento

    • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202401807
      Provvedimento:
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      • annullamento provvedimento amministrativo·
      • compatibilità con principi costituzionali e comunitari·
      • compensazione delle spese di lite·
      • decadenza autorizzazione servizio di noleggio con conducente·
      • eccesso di potere per difetto dei presupposti·
      • impugnazione regolamenti comunali·
      • interpretazione autentica art. 29, comma 1-quater, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207·
      • regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente·
      • sospensione dell'efficacia delle norme·
      • violazione art. 3 legge 15 gennaio 1992, n. 21
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