poteri sostitutivi

Art. 20. Poteri sostitutivi1.Qualora la Regione rilevi una accertata inattivita' che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
2.Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di irregolare costituzione dell'organo di governo.
Entrata in vigore il 1 giugno 2001
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