Testo delle norme sulla bonifica integrale-art. 10

Art. 10.

Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, e' reso pubblico col mezzo della trascrizione.
Entrata in vigore il 4 aprile 1933
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