Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario

Art. 19.Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario1.Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 1, comma 2, le parole: "che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca," sono soppresse e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente "Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49";
b)all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.";
c)all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta' assunzionali delle universita' interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.";
d)all'articolo 18, comma 4, le parole "non hanno prestato servizio" sono sostituite dalle seguenti: "non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b),";
d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Le universita' con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia' in servizio presso altre universita', aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita' di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'universita' che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette";
e)all'articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, possono rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.";
f)all'articolo 24, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. L'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.".
f-bis) all'articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita' e' computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto e' inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita'";
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati gia' sospesi, il titolare del contratto di ricerca puo' chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.
1-bis.L'articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, e' quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter.L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e' abrogato.
2.All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e' prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.".
3.Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalita' di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali e' costituito dal presidente e dai componenti titolari e supplenti. Il presidente e' nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie.
Il collegio e' costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e massimo di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l'ordinario funzionamento del collegio.
Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' abrogato.
5.Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ovvero ai concorrenti iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
5-bis.I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di servizio, ((sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attivita' di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attivita' didattica di natura teorica. I predetti medici,)) previo conseguimento del titolo ((...)), su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.
6.All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.".
6-bis.All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca" e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico".
6-ter.L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' effettuata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater.In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonche' quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
6-quinquies.All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi