modifiche all'articolo 323 del codice penale

Art. 23. Modifiche all'articolo 323 del codice penale1.All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita'".
Entrata in vigore il 16 luglio 2020

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