modifiche all'articolo 323 del codice penale
Art. 23. Modifiche all'articolo 323 del codice penale1.All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita'".