modifiche all'articolo 323 del codice penale
Art. 23. Modifiche all'articolo 323 del codice penale1.All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita'".
1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400064Provvedimento:Leggi di più...- abuso d'ufficio·
- art. 23 del d.l. n. 76 del 2020·
- art. 323 c.p.·
- art. 653 c.p.p.·
- art. 97 della Costituzione·
- consegna di 5 giorni·
- prescrizione del reato·
- principio di imparzialità·
- procedimento disciplinare·
- responsabilità amministrativa·
- responsabilità disciplinare·
- responsabilità penale·
- rigetto del ricorso gerarchico·
- sanzione disciplinare·
- usucapione·
- violazione di legge
2. TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-09-26, n. 202300260Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento disciplinare·
- art. 10 legge n. 240/2010·
- art. 55-ter D.lgs. n. 165/2001·
- art. 87 R.D. n. 1592/1933·
- autotutela amministrativa·
- consulenza per case farmaceutiche·
- destituzione da impiego·
- intercettazioni ambientali·
- occultamento di rapporti con terzi·
- principio del ne bis in idem·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione disciplinare·
- violazione del principio di trasparenza·
- violazioni disciplinari