Art 3

Art. 3.

Verifiche antimafia e protocolli di legalita'

1.Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerita' alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli1-bise 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.
2.Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento e' eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
3.Al fine di rafforzare l'effettivita' e la tempestivita' degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonche' tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni ((, anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,)) di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4.Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5.Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6.Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7.Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 e' inserito il seguente:
"Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. Il Ministero dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonche' con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalita' per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le soglie di valore al di sopra delle quali e' prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilita' delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalita' costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.".
Entrata in vigore il 30 luglio 2021

Sentenze37


  • 2. TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-02-08, n. 202400115
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 10-bis, L. 241/1990·
    • art. 146, D.Lgs. n. 42/2004·
    • art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 259/2003·
    • art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • diniego di autorizzazione amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • emissioni elettromagnetiche·
    • incompetenza amministrativa·
    • opera di urbanizzazione primaria·
    • regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile·
    • sospensione dell'efficacia del provvedimento·
    • tutela del paesaggio

  • 3. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300517
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis L. 241/1990·
    • art. 43 D.Lgs. 259/2003·
    • art. 6 e 7 regolamento comunale·
    • autorizzazione impianti di telefonia mobile·
    • compatibilità con vincoli territoriali·
    • compatibilità urbanistica·
    • competenza comunale·
    • diniego di autorizzazione·
    • eccesso di potere·
    • emissioni elettromagnetiche·
    • localizzazione impianti·
    • ordinanza cautelare·
    • pareri della Soprintendenza·
    • piani di sviluppo della rete·
    • principio di non discriminazione·
    • principio di proporzionalità·
    • procedimento autorizzatorio·
    • pubblica utilità·
    • regolamento comunale·
    • riesame provvedimento amministrativo·
    • sanzioni per diniego illegittimo·
    • violazione art. 8 L. 36/2001

  • 4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-04, n. 202400822
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • difetto di istruttoria·
    • disparità di trattamento·
    • divieto di installazione antenne·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • legittimazione passiva·
    • regolamento comunale·
    • SCIA·
    • sospensione cautelare

  • 5. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-04-24, n. 202300534
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento provvedimenti amministrativi illegittimi·
    • competenza statale e regolamentazione delle telecomunicazioni·
    • diniego di autorizzazione installazione infrastrutture di comunicazione elettronica·
    • giurisprudenza TAR e Consiglio di Stato·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • ordinanza sindacale di sospensione tecnologia 5G·
    • principio di proporzionalità e divieto di divieti generalizzati·
    • procedura autorizzativa e silenzio-assenso·
    • regolamento comunale per gli impianti fissi di telefonia mobile·
    • tutela della salute dalle esposizioni a campi elettromagnetici
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