(interpretazione autentica)

Art. 16.(Interpretazione autentica)1.L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonche' delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.
Note all'art. 16:
- L'art. 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 (Agevolazioni creditizie per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.-L. 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia), e' il seguente:
"Art. 13. - Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente titolo non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato".
- Per il D.-L. n. 1022/1965 si veda in note all'art. 2.
- Per la legge n. 179/1992 si veda in note all'art. 1.
- Per il regio decreto n. 1165/1938 si veda in note all'art. 9.
Entrata in vigore il 18 maggio 1999

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