Art 12
Art. 12.
Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato".
Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato".
5. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202306123Provvedimento:Leggi di più...- art. 91 D.Lgs. n. 159/2011·
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