Art 9
Art. 9.
Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni".
Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni".
4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-09-19, n. 202205819Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 T.U.L.P.S.·
- assoluzione per non aver commesso il fatto·
- bilanciamento di interessi·
- compensazione delle spese di lite·
- discrezionalità amministrativa·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico di affidabilità·
- giurisprudenza in materia di divieto di detenzione armi·
- misure di polizia·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- oscuramento dei dati personali·
- patteggiamento·
- prevenzione della pubblica sicurezza·
- violazione della partecipazione procedimentale