Art 39-bis
Art. 39-bis.
( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio ((...))).
1.E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a)maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione ((secondaria superiore,)) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore ((, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore));
b)ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonche' tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.c)minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d)minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati ((dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)) o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. ((I programmi di scambio definiscono le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.))((1-bis.Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
1-ter.Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
1-quater.Agli stranieri di cui al comma 1 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a)e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se piu' breve.
1-quinquies.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.))
( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio ((...))).
1.E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a)maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione ((secondaria superiore,)) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore ((, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore));
b)ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonche' tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.c)minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
d)minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati ((dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)) o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. ((I programmi di scambio definiscono le responsabilita' delle spese relative agli studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.))((1-bis.Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a erogare corsi di formazione tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonche' gli Istituti tecnico superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia.
1-ter.Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34.
1-quater.Agli stranieri di cui al comma 1 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a)e b), ad eccezione degli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d) la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore ad un anno o alla durata del programma di scambio o del progetto educativo se piu' breve.
1-quinquies.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e 5-quater.))