Art 77

Art. 77.

I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che potranno essere assunte dal Comitato centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.

Le autorita' giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, debbono assicurarsi:

a) che abbia bene assolto, in caso di prestato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;

b) che possegga tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;

c) che per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta nella vita civile, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.
Entrata in vigore il 3 aprile 1936
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