Allegato A-art. 42
Art. 42.
Si incorre nella sospensione:
1° per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio quando abbia recato danno al servizio;
2° per contegno inurbano o scorretto verso il pubblico;
3° per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura piu' grave;
4° per alterchi, ingiurie verbali o disordini sui treni, lungo le linee, nei locali della azienda e dipendenze;
5° per essersi presentato ad assumere servizio in istato di ubbriachezza;
6° per avere mancato di trasferirsi, senza legittimo impedimento, nel termine prefisso, dove fu ordinato dai superiori;
7° per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all'obbligo del servizio;
8° per assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque;
9° per irregolarita' nei viaggi o trasporti in genere, quando non rivestano carattere di frode;
10° per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda;
11° per non avere osservato o fatto osservare le misure di prevenzione contro gli infortuni o la malaria od altre disposizioni congeneri, quando la mancanza abbia prodotto danni ad altre persone;
12° per essere stato sorpreso in istato di ubbriachezza nel disimpegno di funzioni non interessanti la sicurezza dell'esercizio;
13° per rifiuto di risposte precise e categoriche da parte di chi e' interrogato come testimonio nei procedimenti amministrativi, sempre che le domande si riferiscano a questioni di servizio;
14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
15° per alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell'azienda o loro dipendenze;
16° per mancanze da cui siano derivate irregolarita' nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;
17° per ritardato versamento o consegna di valori od oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa;
18° per avere rivolte accuse infondate, specialmente se a mezzo di scritti anonimi od ingiurie scritte, contro altri agenti dell'azienda;
19° per avere ecceduto nel valersi della propria autorita' verso il personale dipendente;
20° per avere domandato mancie o regali in qualsiasi caso, oppure per averne accettati allo scopo di procurare vantaggi ad estranei in ogni ramo del servizio, quando la mancanza non assuma figura piu' grave.
Puo' essere inflitto come punizione accessoria, a norma dell'art. 37, il trasloco punitivo, quando siasi prodotta incompatibilita' di permanenza nel luogo di residenza.
Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione puo' estendersi fino a 5 giorni e negli altri casi fino a 15 giorni. Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione puo' essere aumentata di un terzo rispettivamente sino a 8 e 20 giorni.
Nei casi previsti dai paragrafi 5° ed 8°, la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio o dalla paga per le giornate di assenza.
(26) ((27)) -------------AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".