(requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)

Art. 12.(Requisiti subordinati alla sussistenza
di un motivo imperativo di interesse generale)1.Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attivita' di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a)restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;b)requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;c)obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa';d)requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata;e)il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale;f)requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;g)tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;h)l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui cio' non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico.3.Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata.
Note all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi Note all'art. 85.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010
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