(condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

Art. 15.(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)1.Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali e' subordinato l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizi sono:
a)non discriminatorie;b)giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;c)commisurate all'obiettivo di interesse generale;d)chiare ed inequivocabili;e)oggettive;f)rese pubbliche preventivamente;g)trasparenti e accessibili.2.I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010
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