(sospensione necessaria)

Art. 35.(Sospensione necessaria)1.L'articolo 295 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
Entrata in vigore il 27 novembre 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi