(sospensione necessaria)
Art. 35.(Sospensione necessaria)1.L'articolo 295 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".