Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. norma transitoria).
Art. 92.Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni. Norma transitoria).1.Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al ((30 aprile 1995)), le disposizioni anteriormente vigenti.
2.Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal ((30 aprile 1995)).
2.Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal ((30 aprile 1995)).