(sospensione dal servizio)

Art. 5.(Sospensione dal servizio)1.La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla meta' dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
2.Comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.
3.Puo' essere inflitta nei seguenti casi:
a)recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia' punite con la deplorazione;
b)occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente;
c)violazione degli ordini dei superiori, quando non abbia rilevanza penale;
d)condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, salvo quanto previsto dall'articolo 6;
e)assidua frequenza, senza necessita' di servizio, di persone dedite ad attivita' illecite o di pregiudicati;
f)uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotrope;
g)denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
h)comportamento che produce turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio di istituto;
i)omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abbituale;
l)invio di lettere anonime contenenti accuse temerarie contro superiori o colleghi;
m)introduzione nello stabilimento, per destinarli ai detenuti o internati, di denari, armi o strumenti atti ad offendere od a facilitare l'evasione, il non sequestrarli scoprendoli, o l'omettere di denunciarne il trafugamento;
n)associazione diretta e indiretta ad interessi degli appaltatori o committenti dello stabilimento;
o)accettare dai detenuti o internati o dai loro familiari o conviventi mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti di interesse con essi;
p)favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o internati, sia dentro sia fuori dello stabilimento.
4.La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.
5.Nel caso in cui la sospensione e' motivata ai sensi della lettera f) del comma 3, il decreto prevede, altresi', le iniziative di recupero socio-terapeutico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
Note all'art. 5, comma 5:
- Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990.
- Il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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