(sanzioni disciplinari)

Art. 1.(Sanzioni disciplinari)1.L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a)censura;
b)pena pecuniaria;
c)deplorazione;
d)sospensione dal servizio;
e)destituzione.2.Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.3.Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, e' stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
- Il testo degli articoli 21, comma 1, e 28 della legge n. 395/1990 e' il seguente:
"Art. 21 (Norme disciplinari). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei princi'pi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Entrata in vigore il 20 novembre 1992

Sentenze67


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-11, n. 202308249
    Provvedimento:
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    • ammonizioni e sanzioni disciplinari·
    • art. 143 cod. proc. civ.·
    • art. 18 legge n. 312 del 1980·
    • diritti degli interessati e tutela della privacy·
    • dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento·
    • procedura di notifica degli atti amministrativi·
    • valutazione complessiva del servizio prestato·
    • violazione dei principi del contraddittorio e di difesa

  • 2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-17, n. 202300059
    Provvedimento:
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    • destituzione dal servizio·
    • diritti di difesa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • graduazione delle sanzioni·
    • legittimo impedimento·
    • procedimento disciplinare·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione disciplinare·
    • violazione dei doveri del personale di polizia penitenziaria

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-03, n. 202309549
    Provvedimento:
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    • abolitio criminis·
    • abuso d'ufficio·
    • art. 11 D.Lgs. n. 449/1992·
    • art. 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 449/1992·
    • art. 323 c.p.·
    • art. 445 c.p.p.·
    • art. 5 D.Lgs. n. 449/1992·
    • art. 653 c.p.p.·
    • art. 673 c.p.p.·
    • competenza del Consiglio di Disciplina·
    • destituzione dal servizio·
    • diritto amministrativo·
    • eccesso di potere·
    • garanzia del rapporto fiduciario·
    • giudicato penale·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • giurisprudenza europea·
    • omessa valutazione delle prove·
    • principio di ne bis in idem·
    • principio di proporzionalità delle sanzioni·
    • procedimento disciplinare·
    • proporzionalità della sanzione·
    • regolamento penitenziario·
    • revoca della sentenza penale·
    • sanzione disciplinare·
    • sanzione penale·
    • sospensione cautelare

  • 4. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300868
    Provvedimento:
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    • condanna penale·
    • destituzione·
    • diritto alla difesa·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza sulla conoscenza della sentenza·
    • prescrizione del reato·
    • presunzione di innocenza·
    • principi di efficienza e trasparenza·
    • procedimento disciplinare·
    • procedimento penale·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sanzione disciplinare·
    • termine di avvio del procedimento disciplinare·
    • valutazione delle prove·
    • violazione art. 120 d.P.R. 3/1957·
    • violazione art. 1 l. 241/1990·
    • violazione art. 7 d.lgs. 449/1992

  • 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-03, n. 202309550
    Provvedimento:
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    • abolitio criminis·
    • abuso d'ufficio·
    • art. 21, 22 e 23 d.lgs. n. 449/1992·
    • art. 323 c.p.·
    • art. 445 c.p.p.·
    • art. 5 e 11 D.Lgs. n. 449/1992·
    • art. 653 c.p.p.·
    • art. 673 c.p.p.·
    • art. 6 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 449/1992·
    • art. 97 Cost.·
    • Circolare n. 3635/6085·
    • comprovata violazione dei doveri·
    • criteri di valutazione disciplinare·
    • destituzione dal servizio·
    • diritto amministrativo·
    • diritto penale·
    • eccesso di potere·
    • giudicato penale·
    • mancanza di senso dell'onore e del senso morale·
    • principio di ne bis in idem·
    • proporzionalità della sanzione·
    • regolamento penitenziario·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione cautelare·
    • tutela della dignità personale·
    • valutazione delle prove
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