(sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)

Art. 7.(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)1.L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del ((Direttore generale del personale e delle risorse)).
2.Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), su proposta del ((Direttore generale del personale e delle risorse)).
3.In caso di mancata convalida dell'arresto o del fermo, e nei casi di cui al Capo V - Titolo I - libro IV del codice di procedura penale, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la liberta' e con riserva di riesame del caso quando sul provvedimento penale si e' formato il giudicato.
4.I relativi provvedimenti sono adottati dal ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), su proposta del ((Direttore generale del personale e delle risorse)).
5.Se il procedimento penale e' definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione revocata a tutti gli effetti.
6.Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.
7.Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma 5, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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